Formazione continua

Regolamento della Formazione Continua dei Chimici
approvato in data 18.07.2014
pubblicato nel Bollettino UfficiaRRle del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014
Il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 art. 7 comma 1 introduce l’obbligatorietà della formazione continua per i professionisti al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale.
E’ stato pubblicato all’interno del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014 il Regolamento della Formazione Continua dei Chimici emanato dal Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC).
Di seguito si riportano gli aspetti principali del Regolamento, ricordando a tutti gli iscritti l’importanza di conoscere tale regolamento per la loro formazione professionale.
I crediti vengono identificati come sigla con CFP. L’unità di misura per valutare l’aggiornamento è il Credito Formativo Professionale (CFP). Ad ogni professionista Chimico abilitato alla data di entrata in vigore dell’obbligo normativo vengono affidati 150 CFP.
Per esercitare attività professionale è necessario possedere almeno 25CFP.
Quando il sistema sarà a regime (01/01/2018) è previsto che ogni anno vengano decurtati 50 CFP, per anno si intende l’anno solare (gennaio/dicembre).
Il Professionista chimico può liberamente scegliere gli eventi/corsi formativi da seguire, purché legati alla professione del chimico, l’unico vincolo che viene posto è quello di seguire ogni anno eventi, almeno equivalenti a 3CFP, su argomenti di materia previdenziale, ordinistica o deontologica.
In un anno non possono essere accumulati più di 75 CFP. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 50 CFP dal totale accreditato.
Come effettuare la formazione
Differenti possono essere le soluzioni previste per la formazione, sempre tenendo conto che almeno 3 crediti dovranno essere conseguiti in attività con oggetto l’ordinamento professionale, previdenziale e la deontologia. Ogni anno viene proposto dall’Ordine un piano formativo, comunicato per conoscenza anche al Consiglio Nazionale dei Chimici.
Chiunque desideri proporre nuovi argomenti o partecipare in qualità di docente, è invitato a segnalare suggerimenti e disponibilità alla nostra segreteria: ordine.reggioemilia@chimici.org
Possono produrre CFP partecipazioni a convegni, seminari, giornate studio, corsi ECM, frequenza a master universitari e/o scuole di specializzazione, corsi di formazione professionale; attività di relazione agli eventi formativi indicati, insegnamento a corsi preparatori per esami di stato, pubblicazioni (con riguardo al numero di pagine se libri, al numero di battute se articoli scientifici), partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali.
È previsto che fino al 30% dei CFP possa essere ottenuto a seguito di corsi seguiti in modalità FAD (formazione a distanza/ e-learning).
È previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno il Professionista chimico abbia facoltà di inviare una relazione descrittiva degli eventi seguiti per il raggiungimento dei CFP richiesti. Qualora tali eventi siano stati organizzati da Ordini Territoriali, Consiglio Nazionale o Enti Accreditati presso il CNC la comunicazione dei crediti dovrebbe essere automaticamente inviata all’Ordine di appartenenza del professionista dall’Ente organizzatore.
Sono altresì equiparati ad attività formative – fino al 60% dei crediti CFP annuali:
– attività di relatore nelle lezioni negli eventi formativi di cui sopra
– attività di insegnamento in corsi preparatori per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di Chimico, nonché la partecipazione in qualità di membro delle commissioni esaminatrici per gli stessi esami
– pubblicazioni su riviste specializzate a diffusione nazionale o internazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati su argomenti collegati alle attività dei chimici
– partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi locali, regionali, nazionali ed internazionali della categoria professionale o altri soggetti riconosciuti dal Consiglio Nazionale.
Tutti i corsi e tutte le attività formative e di docenza non patrocinate dal Consiglio Nazionale dei Chimici o dal nostro Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto saranno soggette a valutazione per l’attribuzione dei crediti formativi da parte della Commissione di Valutazione della Formazione in seno al Consiglio Direttivo dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto. Il valore massimo di crediti cumulabili in tali corsi è pari a 12 CFP.
Le interpretazioni nell’attribuzione dei crediti fanno riferimento come linea generale ai contenuti svolti e naturalmente al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici.
Deroga transitoria 01/08/2014 – 31/12/2017
I primi anni di applicazioni sono considerati “periodo transitorio”, in questo periodo la decurtazione dei crediti annui sarà più contenuta:
Periodo temporale detrazione crediti
01/08/2014- 31/12/2015 25 CFP
01/01/2016- 31/12/2016 30 CFP
01/01/2017- 31/12/2017 40 CFP
Esoneri
Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile o altra causa di forza maggiore, il Consiglio Direttivo, su richiesta del Professionista Chimico, riproporziona la ripartizione dei crediti formativi da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dai soggetti formatori.
Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto ed il compimento dell’anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. La ripartizione dei crediti nei primi sei anni di vita del bambino verranno effettuati dal Consiglio dell’Ordine territoriale acquisite il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Pari Opportunita del Consiglio Nazionale dei Chimici.
Il Professionista Chimico che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l’attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall’obbligo formativo al Consiglio territoriale competente.
In caso di accoglimento dell’istanza l’esonero decorre dalla data di presentazione dell’istanza stessa.
Rendicontazione della Formazione
È previsto che il Professionista Chimico possa far valere, per il proprio numero di CFP “di partenza” anche corsi o attività condotte da ottobre 2011 (data di entrata in vigore della legge) a oggi. Per fare questo dovrà inviare l’elenco dettagliato nella prima relazione descrittiva, prevista entro il 31/01/2016.
È opportuno attendere almeno giugno 2015 prima di inviare la relazione relativa all’attività condotta tra ottobre 2011 e agosto 2014.
Per l’invio della relazione relativa a agosto 2014 – dicembre 2015 è opportuno attendere gennaio 2016, anche perché l’accreditamento degli Enti Formatori presso il CNC o gli Ordini territoriali è appena agli inizi e quindi una valutazione prematura di corsi seguiti potrebbe condurre ad un numero inferiore di CFP attribuiti (per gli Enti non accreditati può essere valutato un massimo di 12 CFP).
Fino al 31/01/2017 30 CFP possono essere riconosciuti anche tramite lo studio individuale, il Professionista dovrà comunicare tale situazione e verrà “interrogato” dalla Commissione di valutazione crediti presso l’Ordine Territoriale, che confermerà l’effettivo studio eseguito.
Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.